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Contributo extraprofitti energia e IRES: il parere della Corte Costituzionale

lentepubblica.it • 2 Marzo 2024

contributo-extraprofitti-energia-ires-corte-costituzionaleCon una recente pronuncia la Corte Costituzionale risponde alla Regione Valle d’Aosta e fornisce alcuni importanti chiarimenti sul rapporto tra Contributo extraprofitti energia e IRES.


Il contributo sugli extraprofitti energia è una tassa speciale che colpisce le aziende operanti nel settore energetico. Essenzialmente, riguarda i profitti eccezionali delle società energetiche, applicando una tassa straordinaria su quella parte dei guadagni che supera una certa soglia.

La sua implementazione può variare, ma di solito mira a tassare le aziende che hanno ottenuto profitti eccezionali nel settore energetico in un determinato periodo.

L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) è invece una tassa che colpisce i redditi delle persone giuridiche, come le società e gli enti equiparati, in base ai loro profitti fiscali. In Italia, questa imposta è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

L’IRES viene calcolata sulla base del reddito d’impresa, che è la differenza tra il reddito complessivo e le deduzioni consentite. Il reddito complessivo è costituito principalmente dai ricavi, minus i costi e le spese deducibili. L’aliquota dell’IRES è stabilita dalla legge e applicata al reddito d’impresa, determinando l’importo dell’imposta da versare.

Le società italiane sono soggette a questa imposta, e il gettito dell’IRES è utilizzato per finanziare le spese pubbliche e i servizi governativi.

La Consulta, nella sua recente pronuncia, ha definito il perimetro di questi due concetti e ne ha delimitato l’eventuale o meno assimilabilità.

Contributo extraprofitti energia e IRES: il parere della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha emesso la sentenza 27/2024, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla Valle d’Aosta sulla mancata compartecipazione al gettito del contributo sugli extraprofitti delle aziende energetiche per il 2023. La sentenza stabilisce chiaramente che tale contributo non può essere assimilato all’Imposta sul Reddito delle Società (Ires).

La Regione aveva sostenuto inizialmente che la normativa in questione potesse rientrare tra le entrate da attribuire alle regioni a statuto speciale, basandosi sull’analogia con il “Contributo straordinario contro il caro bollette” del 2022. Tuttavia, la Corte ha respinto questa interpretazione, poiché la disciplina contestata non include una clausola di salvaguardia che attribuisca il gettito alle regioni interessate.

Il primo motivo di ricorso della Valle d’Aosta riguarda la presunta violazione degli articoli 2, 3, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, della legge n. 690 del 1981 e del decreto legislativo n. 320 del 1994. Si afferma che la normativa impugnata sottrae arbitrariamente il gettito devoluto alla Valle d’Aosta, disciplinando unilateralmente aspetti legati allo statuto speciale.

La Corte, tuttavia, ha respinto tali argomentazioni sottolineando che il contributo di solidarietà del 2023 non si identifica con l’Ires. Quest’ultimo riguarda solo alcuni soggetti nel settore dell’energia e si basa su criteri di reddito diversi. La Corte ha sottolineato la differenza sostanziale tra l’aliquota del contributo straordinario e quella dell’Ires, giustificando la mancata attribuzione del gettito alla Regione.

La sentenza ha anche considerato inconferente il richiamo all’articolo 8 della legge n. 690 del 1981, che tratta dei gettiti derivanti da modifiche dei tributi devoluti. Inoltre, l’estensione del quadro finanziario oltre quanto previsto dalla normativa comporterebbe una rottura della giustificazione rispetto alle funzioni attribuite alla Regione.

Infine, la Corte ha ribadito l’importanza della correlazione tra risorse e funzioni, indicando che l’attribuzione di nove decimi delle entrate tributarie erariali alla Regione è riferita a imposte minori esistenti al momento dell’emanazione della legge n. 690 del 1981.

Il testo della pronuncia della Consulta

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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